CASE DI LEGNO E PRESCRIZIONI ANTINCENDIO
Da come lo capisco io sembra non sia possibile.
Nello specifico il regolamento prevede:
“TITOLO III – PREVENZIONI DAI PERICOLI DI INCENDIO
ART. 59 – IMPIEGO DI MATERIALI LIGNEI
1. Sono di norma vietati i materiali lignei per la formazione delle strutture portanti in tutti quei casi in cui particolari condizioni ambientali, tradizioni costruttive o qualificate scelte architettoniche richiedano l’uso di materiale ligneo per le strutture portanti; l’impiego di queste è condizionato all’adozione di trattamenti ed accorgimenti atti a renderle incombustibili o, comunque, resistenti al fuoco mediante applicazione di prodotti ritenuti idonei, allo scopo dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco.
ART. 60 – PREVENTIVO NULLA OSTA DEI VIGILI DEL FUOCO
1. E’ richiesto il preventivo nulla osta dei Vigili del Fuoco per gli edifici nei quali sono esercitate le attività elencate nel Decreto Ministeriale 16 Febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 Aprile 1982 e su successive eventuali modificazioni.
ART. 61 – CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA DEI VIGILI DEL FUOCO
1. Prima del rilascio del certificato di agibilità concernente gli edifici di cui al precedente Art. 60 è richiesto il relativo nulla osta o certificato di prevenzione incendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.”
In generale, i regolamenti comunali non vietano l’utilizzo di strutture portanti in legno, massicce o a telaio, fatta eccezione per alcune zone del territorio, particolarmente vincolate (con limiti e restrizioni tipologiche e/o architettoniche).
Il rispetto della normativa antincendio risulta particolarmente severo per gli edifici pubblici o ad uso collettivo, che sono sottoposti a parere preventivo dei Vigili del Fuoco con rilascio della certificazione di competenza.
Per i piccoli edifici residenziali (la maggior parte delle strutture in legno realizzate in Italia sono villette mono e bifamiliari) vanno semplicemente rispettate le norme in vigore e non è mai richiesto il parere preventivo.
Alcuni regolamenti comunali possono inasprire i limiti di legge, mentre non è mai possibile il contrario.
Nel caso del Comune del lettore, gli articoli 60 e 61 fanno esplicito riferimento alle attività sottoposte a parere dei Vigili del Fuoco (esclusi i piccoli edifici di abitazione), per cui nulla cambia tra fabbricati in legno, in acciaio o in muratura.
L’articolo 59, al contrario, limita fortemente l’impiego del legno anche nei casi in cui l’utilizzo di tale materiale risulti consolidato nella tradizione costruttiva locale, pur non specificandone le tipologie.
Probabilmente il regolamento si riferisce a solai, coperture, porticati e tettoie in legno lasciato a vista, soluzioni costruttive tradizionali ampiamente diffuse come parte degli edifici in laterizio, pur senza citare le case prefabbricate e le costruzioni integralmente realizzate in legno.
Tali strutture sono”di norma vietate” o “l’impiego di queste è condizionato all’adozione di trattamenti ed accorgimenti atti a renderle incombustibili o, comunque, resistenti al fuoco mediante applicazione di prodotti ritenuti idonei, allo scopo dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco”.
Siamo di fronte ad un’interpretazione estremamente restrittiva delle norme nazionali in tema di sicurezza antincendio, che potrebbe limitare fortemente la costruzione di case in legno a basso consumo sullo specifico territorio comunale, ma va ribadito che siamo comunque di fronte ad un’eccezione, poiché le case in legno rispettano la normativa e possono tranquillamente sostituire i sistemi costruttivi tradizionali in laterocemento.
Al di là delle note garanzie antincendio garantite dalle case in legno, mi chiedo se non ci sono limitazioni per il posizionamento di camini/termocamini/stufe a pellet ect. Perchè va bene va bene che c’è l’intonaco e il legno è trattato, ma attaccare al muro in legno un camino dove sta prendendo fuoco il legno forse è pericoloso? o no?