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DEMOLIRE E RICOSTRUIRE FUORI SAGOMA

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UNA CASA PREFABBRICATA IN LEGNO PUO’ SOSTITUIRE UN EDIFICIO PREESISTENTE DA ABBATTERE, SE NE RISPETTA LA CUBATURA ORIGINARIA, RIENTRANDO NELLA CATEGORIA DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.

Buongiorno Architetto, in seguito all’acquisto del suo libro (le faccio i miei complimenti in quanto risulta scorrevole e comprensibile anche a chi non “mastica” terminologie tipiche del settore) mi sono messo alla ricerca di eventuali sgravi fiscali applicabili a chi intende costruire una casa passiva.
La mia ricerca ha portato a tale risultato visionabile alla seguente pagine web ove l’ENEA spiega come applicare le detrazioni alle demolizioni con ricostruzioni e/o ampliamenti.
Desidererei sapere se fosse possibile demolire un rustico e ampliarlo del 35% come previsto dalla legge sostituendolo con costruzione passiva di ugual volumetria (più aumento volumetrico del 35%) e sfruttare le detrazioni fiscali del 65% solo sulla volumetria esistente.
Inoltre non mi è ben chiaro se l’installazione di pannelli fotovoltaici e termico solare così come anche impianti geotermici a bassa entalpia e pompe di calore sono da intendere inclusi dalla somma massima dei 153.846 euro (dalla quale detrarre il 65% per un importo massimo di 100.000 euro).


Da circa un anno sono stati introdotti dal legislatore interessanti aggiornamenti normativi che potrebbero interssare anche i lettori della “Guida alle case prefabbricate in legno”.
Il Decreto Fare (DL 69/2013, convertito nella Legge 98/2013, in vigore il 21 agosto 2013) ha di fatto modificato la definizione stessa di ristruttruazione edilizia fornita dall’Agenzia delle Entrate, eliminando il vincolo del rispetto fedele della sagoma.
Un edificio preesistente può essere demolito e ricostruito con sagoma e area di sedime diverse (a patto di rispettarne la volumetria originaria), rientrando pienamente tra gli interventi che possono avvalersi degli incentivi fiscali in materia di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica come i Bonus Energia.

Se il nuovo edificio eccede il volume del fabbricato da abbattere, godono dell’incentivo le spese sostenute per la sostituzione della parte esistente (secondo le percentuali di detrazione previste dalla legge), mentre l’ampliamento di cubatura rientra a tutti gli effetti nella categoria di “nuova costruzione” per la quale non sono previsti bonus.
Chi fosse alla ricerca di un terreno edificabile per realizzare la propria casa in legno a basso consumo energetico potrebbe valutare con interesse la possibilità di acquistare un edificio esistente da demolire di cubatura adeguata alle proprie esigenze, potendo tranquillamente valutarne la demolizione e ricostruzione, senza particolari vincoli progettuali, salvo gli interventi in zona vincolata.

Per quanto riguarda l’incentivazione 2014 dei pannelli solari (quasi sempre presenti sul tetto delle case prefabbricate), siamo di fronte all’ennesima modifica normativa che differenzia nettamente il fotovolaico dal solare termico.
I pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica non fanno parte degli sgravi per il risparmio energetico (Ecobonus), ma rientrano in quelli per le ristrutturazioni edilizie, la cui percentuale in detrazione è del 50%, se i pannelli sono a servizio dell’abitazione.
Al contrario, il solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, al pari di altri interventi per l’isolamento termico dell’edificio cappotti esterni, coibentazioni, sostituzione serramenti, pavimenti) ed impianti per il riscandamento (caldaie a condensazione, pompe di calore), rientra nelle detrazioni al 65% previste dal cosiddetto Ecobonus.

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4 Commenti

  1. Avatar
    Marco Agosto 27, 2014

    Buongiorno, volevo precisare che le pompe di calore sono ammesse solo in caso di sostituzione di impianto esistente. Le nuove installazioni non sono considerate ai fini delle detrazioni

  2. Avatar
    ortensia Maggio 05, 2016

    E’ il primo approccio che faccio per valutare un situazione simile a quella sopra descritta, e mi si è aperto questo link.
    La mia prima domanda è: è ancora valido tutt’oggi quanto sopra indicato?
    Grazie!!!!
    Ortensia

  3. Avatar
    riccardo Maggio 11, 2016

    Buongiorno,
    mi permetto di precisare, e spero vivamente di sbagliare, che in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, l’Agenzia delle entrate non considera legittima l’applicazione delle detrazioni previste per la ristrutturazione ecc.., nè sulla cubatura originaria, né, ovviamente, sulla nuova in quanto considera l’intervento una “nuova costruzione” nel suo complesso.
    Come detto in premessa, visto che comunque non sono un professionista del settore, attendo considerazioni che possano confutare quanto ho appena sostenuto.
    grazie e buona giornata
    Riccardo

  4. Avatar
    ivo Gennaio 03, 2017

    Buongiorno, vorrei sapere come cambiano i costi con una demolizione e fedele ricostruzione a confronto con una nuova costruzione. Ipotizzo che per una fedele ricostruzione non vi siano oneri di urbanizzazione ma ovviamente vi siano i costi di demolizione, il costo della platea rimane identico. Invece per quanto riguarda le spese tecniche e gli allacciamenit, cosa cambia?
    Grazie Ivo

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